Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, recante la novella dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, intende stabilire norme volte ad arginare il fenomeno degli atti di vandalismo e di deturpamento di muri, monumenti e strade, arrecati dai partecipanti alle manifestazioni e ai cortei che si svolgono in luoghi pubblici.
      La Costituzione, all'articolo 17, contiene una netta affermazione della libertà di riunione. Tale disposizione si pone in stretta correlazione sia con l'articolo 2 della Carta costituzionale, sia con l'articolo 3 della stessa. E infatti, da un lato, la riunione è da ritenersi compresa nel genus delle formazioni sociali o, comunque, come mezzo che concorre alla formazione della personalità, dall'altro la completa attuazione di tale libertà postula (e presuppone) adeguati interventi posti in essere dal potere pubblico.
      La disciplina delle riunioni in luogo pubblico è direttamente regolata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
      In particolare, l'articolo 18 del testo unico citato prevede, nella formulazione vigente, disposizioni relative all'obbligo di preavviso, penalmente sanzionato, ricadente

 

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sui promotori della riunione e al potere preventivo di divieto nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica.
      Nulla è previsto per gli eventuali danni provocati a monumenti, strade e altri immobili durante lo svolgimento di manifestazioni e di cortei.
      L'oggetto giuridico che con la presente proposta di legge s'intende tutelare è rappresentato dal bene-interesse della collettività a godere e fruire di tutto ciò che materialmente attesta la civiltà nazionale nelle varie espressioni, culturali e no, di tutte le epoche.
      L'interesse all'applicazione di un vincolo, che qui si concretizza nella previsione della costituzione, da parte del promotore responsabile di una manifestazione, di una idonea garanzia finanziaria ovvero il deposito, presso la Tesoreria provinciale dello Stato, di una congrua cauzione a garanzia degli eventuali danni materiali, si giustifica per ogni pregiudizio al patrimonio cittadino, fermi restando la tutela codicistica del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (articolo 733 del codice penale), il sistema di tutela apprestato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (recante il codice dei beni culturali e del paesaggio) e l'assoggettamento alle sanzioni amministrative pecuniarie dei singoli partecipanti a cortei e manifestazioni, per le violazioni e i danni da essi cagionati.
      Il comma 6 dell'articolo 18 novellato, stabilisce, a tal fine, che l'ammontare minimo e massimo delle cauzioni, nonché le modalità per la loro restituzione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione al grado di rischio connesso alle diverse tipologie di riunioni pubbliche soggette ad autorizzazione e al luogo in cui queste si svolgono.
 

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